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Privacy: vaccinazione covid, solo il medico può valutare necessità

18 Febbraio 2021

In attesa di un eventuale intervento del legislatore che ponga la vaccinazione contro covid tra i requisiti richiesti per lo svolgimento di professioni come quella sanitaria, solo il medico competente può trattare i dati personali dei dipendenti e, nel caso, valutare lo status vaccinale in riferimento all’idoneità per la mansione svolta. E’ quanto scrive il Garante per la privacy nel documento Faq (Frequently asked question, domande più frequenti) pubblicato ieri per fornire chiarimenti in merito al trattamento dei dati in ambito lavorativo.

L’authority, in particolare, dà risposta a quesiti di estrema attualità per le farmacie, considerato che da qualche settimana molte Regioni stanno provvedendo alla vaccinazione dei farmacisti del territorio. Primo: il datore di lavoro, dice il Garante, non può chiedere ai propri dipendenti informazioni sul loro stato vaccinale né documenti che comprovino la vaccinazione. Non lo consentono le disposizioni emanate nella fase dell’emergenza né la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il divieto resta anche se i dipendenti hanno fornito il consenso al trattamento dei propri dati, considerato «lo squilibrio che caratterizza il rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo».

Allo stesso modo, il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. In base al quadro normativo vigente, il datore può acquisire soltanto i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni riportate dal medico. Il quale, come detto in apertura, è l’unico che può valutare se la vaccinazione vada considerata un requisito per la specifica attività lavorativa o professionale.