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Referto in farmacia, Fofi: è «attestato per assunzione di responsabilità»

15 Marzo 2025

Il referto, o attestato d’esito, previsto dalla nuova Convenzione tra Ssn e farmacie ha il solo fine di «assicurare la riferibilità della prestazione al farmacista che l’ha eseguita e alla farmacia che l’ha erogata». È la precisazione che arriva dalla Fofi riguardo a uno dei passaggi più contestati del nuovo Acn (Allegato 4, comma 3 dell’articolo 3) che la Conferenza Stato-Regioni ha ratificato il 6 marzo scorso. Il chiarimento è contenuto in una circolare in cui la Federazione degli ordini “rilegge” le principali disposizioni della Convenzione e fornisce indicazioni.

«La previsione in base alla quale il farmacista, dopo l’esecuzione del test, consegna al paziente referto o attestato di esito scritto, anche in formato digitale, debitamente firmato su carta intestata della farmacia» osserva in particolare la Fofi «deve essere necessariamente letta in linea con il quadro normativo vigente». Pertanto, la disposizione «va intesa nel senso che il farmacista, una volta effettuato il test, consegna al paziente il relativo attestato di esito in forma scritta, su carta intesta della farmacia». La firma, prosegue la Federazione, serve a garantire «un’assunzione di responsabilità sul rispetto delle procedure e degli standard di qualità» con cui è stato eseguito il test diagnostico.

Nella sua veste di ente pubblico sussidiario dello Stato, aggiunge la circolare, sta lavorando alla predisposizione di procedure per la corretta esecuzione dei test ematico-capillari e dei servizi di telemedicina (ecg, holter cardiaco e pressorio), che saranno sottoposte agli organismi competenti per la validazione. La fondazione Francesco Cannavò, inoltre, sta definendo un pacchetto di corsi formativi diretti a fornire ai farmacisti le competenze necessarie a erogare le prestazioni professionali della farmacia dei servizi.