Sono cinque le sigle dei farmacisti ammesse dal ministero della Salute nell’elenco delle società scientifiche istituito dalla Legge Gelli sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale. E’ il conteggio che arriva dalla determina con cui l’altro ieri la direzione generale Professioni sanitarie e risorse umane del dicastero ha ufficializzato la lista delle 293 società che hanno superato il vaglio degli uffici. Per quanto concerne i farmacisti, entrano nell’elenco Sifac (Società italiana di farmacia clinica), Sifact (Società italiana di farmacia clinica e terapia), Sifap (Società italiana farmacisti preparatori), Sifo (Società italiana di farmacia ospedaliera) e Utifar (Unione tecnica italiana farmacisti). Tra le altre società ammesse, vale la pena citare la Sif (Società italiana di farmacologia), la Simg (Società italiana di medicina generale) e la Sid (Società italiana di diabetologia).
L’elenco, in sintesi, raggruppa le società scientifiche che con le loro raccomandazioni e linee guida rappresentano un riferimento per i professionisti del medesimo comparto o disciplina. Come recita all’articolo 5 la Legge Gelli (24/2017), «nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute».
L’obiettivo del provvedimento, come si ricorderà, è quello di ridurre il contenzioso legale (soprattutto sul fronte medico) attraverso una sorta di clausola di salvaguardia: il medico o l’operatore che agisce nel solco delle linee guida o delle raccomandazioni emanate dalla società scientifica di riferimento non può essere accusato di negligenza. Per i farmacisti, dunque, le indicazioni che arriveranno dalle cinque sigle ammesse all’elenco rappresenteranno un orientamento del quale sarà opportuno tenere conto nella pratica quotidiana.
Nel selezionare le società che hanno presentato domanda di ammissione, il Ministero ha fatto riferimento ai parametri che lo stesso dicastero si era dato un anno fa con il decreto ministeriale 2 agosto 2017: le sigle devono avere «rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome»; devono dimostrare «una rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina prevista dalla normativa vigente o nella specifica area o settore di esercizio professionale»; devono possedere uno statuto dal quale si evinca, tra le altre cose, «l’autonomia e l’indipendenza dell’associazione».