Il farmacista e gli altri professionisti che non comunicano all’Ordine il proprio domicilio digitale (ossia l’indirizzo Pec) rischiano la sospensione dall’albo fino all’ottemperanza dell’obbligo. E’ una delle novità provenienti dal nuovo decreto Semplificazioni (76/2020), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio e in vigore dal giorno successivo.
All’articolo 37 il testo detta alcune disposizioni dirette a «favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti». L’obiettivo, in sintesi, è quello di accelerare la digitalizzazione della macchina amministrativa e rendere effettivi gli obblighi a carico dei professionisti in materia di posta elettronica certificata, finora largamente disattesi.
Il decreto, così, impone a collegi e ordini di inviare una diffida ai professionisti che ancora non hanno comunicato la propria Pec affinché adempiano all’obbligo entro trenta giorni. E in caso inottemperanza, «il collegio od ordine di appartenenza commina la sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio».
Rischiano sanzioni, infine, anche gli stessi Ordini: l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato degli indirizzi Pec dei professionisti iscritti o il rifiuto reiterato di comunicare questi stessi elenchi alle pubbliche amministrazioni «costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente a opera del Ministero vigilante».