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Tamponi, il Tar Emilia Romagna rifiuta sospensiva al ricorso dei biologi

11 Febbraio 2021

In una valutazione degli interessi toccati dall’accordo del dicembre scorso tra Regione Emilia Romagna e farmacie del territorio sui tamponi nasali rapidi, quello che deve prevalere sugli altri è rappresentato dalla «massima flessibilità e funzionalità organizzativa». E’ il passaggio più significativo dell’ordinanza – pubblicata l’altro ieri, 9 febbraio – con cui il Tar emiliano-romagnolo ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall’Ordine nazionale dei biologi contro le delibere regionali che ratificano e rendono operativa l’intesa con Federfarma, Assofarm e Farmacieunite per i test antigenici in farmacia.

La domanda cautelare è parte del ricorso con cui i biologi hanno impugnato per illegittimità i provvedimenti regionali e sul quale il Tar deve ancora esprimersi. Tuttavia, è frequente che le motivazioni con cui il Tribunale amministrativo si esprime sulla richiesta di sospensiva contengano anticipazioni di quello che poi sarà il giudizio di merito.

Per tale motivo, l’ordinanza dell’altro ieri è stata subito commentata da Federfarma: «Il Tar» scrive la Federazione in una circolare diffusa ieri «ha accolto le argomentazioni di Federfarma e della Regione Emilia Romagna e ha affermato che non sussisterebbe il fumus boni iuris. In sostanza, a un primo scrutinio ha ritenuto infondate le argomentazioni giuridiche avanzate dal Consiglio nazionale dei Biologi».

«L’esecuzione del test rapido» è invece il commento di Farmacieunite «non costituisce un’analisi biologica riservata all’ambito professionale dei ricorrenti e il prelievo del campione biologico attraverso il tampone è attività consentita a qualsiasi operatore sanitario, compresi i farmacisti. Il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per la sospensione non fossero sufficienti e che agli interessi delle parti coinvolte debba essere anteposto quello della massima flessibilità e funzionalità organizzativa».