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Tetto concorsi: pioggia di sentenze del Consiglio di Stato, graduatorie ripristinate

6 Marzo 2018

Potrebbero rimettersi presto in moto le procedure di assegnazione del concorso straordinario bloccate in diverse Regioni dalla querelle dei punti per l’attività professionale. Comincia infatti a vedere le prime applicazioni la sentenza del Consiglio di Stato datata 22 febbraio che, in materia di punteggi, ha ridato piena legittimità al tetto sulla maggiorazione del 40%. I riscontri arrivano dagli stessi giudici di Palazzo Spada, che in alcune sentenze di freschissima pubblicazione hanno ricucito la lacerazione arrecata alla normativa concorsuale dal famoso intervento del 2015. La sentenza più recente è quella pubblicata appena ieri, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una farmacista contro la graduatoria finale del concorso straordinario della Sardegna. La professionista lamentava la mancata applicazione dei punti per l’attività professionale oltre i 35 conteggiati, ma l’appello è stato respinto: il combinato disposto della 221/1968 e della 362/1991, scrivono i giudici riprendendo quanto già affermato nella sentenza del 22 febbraio, non vanifica l’intento del legislatore di attribuire un “premio” al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate, bensì conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati.

Stesse conclusioni e stessi ragionamenti in altre tre sentenze di Palazzo Spada, pubblicate venerdì scorso. In tutti e tre i casi il concorso straordinario e la graduatoria sono quelli della Basilicata: in primo grado il Tar aveva dato ragione ai ricorrenti, ora invece il Consiglio di Stato ribalta la decisione e accoglie gli appelli della Regione. «Il Collegio» scrivono i giudici, ricalcando ancora una volta la decisione del febbraio scorso «ritiene non condivisibile il presupposto da cui muove la sentenza del 2015, non essendo in alcun modo evincibile che il legislatore del 1968 abbia inteso individuare, quale unico limite all’incremento premiale per i farmacisti rurali, quello del massimo di 6,50 punti». Venerdì, infine, Palazzo Spada ha bocciato anche le sentenze con cui l’anno scorso il Tar di Trento aveva accolto alcuni ricorsi contro graduatoria e concorso straordinario della Provincia. Che, a questo punto, dovrebbe rimettersi in moto e approdare alle assegnazioni.