professione

Tetto dei 35 punti, dal Consiglio di Stato retromarcia che farà discutere

23 Febbraio 2018

E’ legittimo il tetto dei 35 punti sulla maggiorazione del 40% per l’attività professionale. Perché «il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati». Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza – depositata ieri – che "salva" bando e graduatoria del concorso ordinario campano del 2009, bocciati un anno fa dal Tar Campania. E’ una decisione che farà certamente parlare a lungo, tra i farmacisti così come tra i giuristi, perché sembra richiudere definitivamente il vaso di pandora scoperchiato poco più di due anni fa da un altro intervento del Consiglio di Stato, riguardante il concorso ordinario della Sardegna (stessa data, 2009). Una sentenza che affermava esattamente l’opposto (il tetto dei 35 punti è illegittimo) e aveva fatto temere l’avvio di un contenzioso devastante per un altro concorso ancora, quello straordinario del 2012.

Nella decisione di ieri il Consiglio di Stato riconosce e corregge l’errore del 2015 (anche perché a giudicare è la stessa sezione di allora, la Terza): quella sentenza, scrivono i giudici, «si fondava sull’assunto che l’articolo 9 della legge 221/68 (sulla maggiorazione del 40%, ndr) avesse previsto soltanto un tetto massimo di 6,50 punti per il servizio in farmacie rurali, ma non anche che questo punteggio, sommato a quello assegnato per l’esperienza professionale, non potesse comunque superare i 35 punti». Di conseguenza, era stato dedotto un contrasto tra la 221/68 e la 362/91 – legge speciale la prima e generale la seconda – con l’applicazione della massima «lex specialis derogat generali».

Quella lettura, continua la sentenza, non è più condivisibile: non sussiste infatti «alcun evidente contrasto tra la norma del 1968 e quella del 1991», che invece vanno lette in modo combinato: «la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35». In caso contrario, «il requisito dell’esercizio professionale in sede rurale verrebbe ad assumere natura di criterio selettivo (quasi) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge».

Caso chiuso? Sarà il principale argomento di discussione nei giorni a venire, anche perché quella sentenza del 2015 che ha scoperchiato il vaso ha lasciato cocci che ora qualcuno dovrà raccogliere. Nel novembre scorso, per esempio, il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso di una farmacista sarda che lamentava la mancata applicazione della sentenza del 2015 da parte della sua Regione. Che ora, probabilmente, non saprà più raccapezzarsi.