Dev’essere motivato il provvedimento della Regione che revoca l’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali a una farmacia cui i Nas hanno contestato la violazione degli obblighi previsti dal d.lgs 219/2006. E’ quanto afferma la sentenza, pubblicata il 23 novembre, con la quale il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un “farmacista-grossista” contro il decreto dirigenziale che nel dicembre 2019 gli aveva annullato l’autorizzazione regionale (concessa nel 2011).
La vicenda scaturisce dall’ispezione condotta dai carabinieri nell’agosto 2019 all’interno del deposito dove la farmacia aveva localizzato la propria attività all’ingrosso. Il verbale conclusivo dei Nas contestava la violazione dell’articolo 101 del d.lgs 219/2006, che obbliga a disporre di locali, installazioni e attrezzature sufficienti a garantire buona conservazione e buona distribuzione dei medicinali (nel magazzino, recita la relazione dei carabinieri, è stata rilevata una temperatura superiore ai 24°, split refrigerante spento, frigorifero a 10°, nessun impianto antiintrusione funzionante, nessuna apparecchiatura telefonica fissa corrispondente all’utenza indicata quale recapito del deposito), dell’articolo 104 dello stesso decreto legislativo, che obbliga il distributore a rendere i locali del deposito accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli (il magazzino della farmacia era privo di personale e il titolare responsabile è stato rintracciato nella farmacia stessa), e infine dell’articolo 105, che impone al grossista di detenere almeno il 90% dei farmaci con aic, omeopatici compresi (nel deposito erano conservati soltanto 300 medicinali).
Sulla base del verbale, la Regione Lazio aveva disposto nel dicembre la revoca dell’autorizzazione ex articolo 100, «visto che non risultavano presenti i requisiti minimi per la sua sussistenza». Il farmacista-grossista, tuttavia, aveva subito impugnato la disposizione contestando, tra le altre cose, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, l’abnormità e irragionevolezza della misura e la non proporzionalità.
Nella sentenza di merito del 23 novembre, il Tar laziale ricorda che le contestazioni riguardano «la violazione dell’obbligo di servizio pubblico, ossia l’obbligo per i grossisti di garantire un certo assortimento di medicinali» e la carenza dei requisiti che il d.lgs 219/2006 «subordina all’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali». Di conseguenza non è sostenibile la tesi del ricorrente che vorrebbe una proporzionalità della sanzione, «ossia la possibilità di revocare l’autorizzazione solamente in caso di reiterazione della violazione».
Tuttavia, osserva il Tribunale, «l’articolo 111 del d.lgs prevede che l’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione possa modificarla, sospenderla o revocarla». Nel proprio decreto dirigenziale, la Regione Lazio « ha applicato la più grave sanzione della revoca, senza però dar conto, nella motivazione del provvedimento, del motivo per cui tale sanzione fosse l’unica adeguata e, quindi, andasse applicata». Per tale motivo, il Tar ha disposto l’annullamento del decreto e il ripristino dell’autorizzazione.